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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 50
Forme di tutela della flora. Modifiche all’articolo 80 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 30/2015 le parole: “
negli allegati B e
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’allegato
”.
2. All’inizio del comma 2 dell’articolo 80 della l.r. 30/2015 la parola: “
Per
” è sostituita dalle seguenti: “
Fatte salve le deroghe di cui all'
Sito esternoarticolo 11 del d.p.r. 357/1997
, per
”.
3. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 80 della l.r. 30/2015 le parole: “
le specie
,” sono sostituite dalle seguenti: “
le specie ricomprese nell'allegato E del
Sito esternod.p.r. 357/1997
nonché quelle
”.
4. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 80 dopo le parole: “
può richiedere
” sono aggiunte le seguenti: “,
tra l’altro
”.
5. All’inizio del comma 5 la parola: “
Le” è sostituita dalle seguenti:
“I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e all'area di distribuzione naturale delle
”.
6. Il comma 6 dell’articolo 80 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
6. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l’elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 11 del d.p.r. Sito esterno357/1997
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.