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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 48
Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000. Sostituzione dell’articolo 77 della l.r. 30/2015
1. L'articolo 77 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 77
Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000
1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti:
a) sono approvati, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, ove contengano disposizioni meramente regolatorie ed organizzative;
b) sono adottati ed approvati dal Consiglio regionale con le procedure di cui al
titolo II della l.r. 65/2014
, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio;
c) sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ove contengano previsioni di carattere programmatorio ai sensi dell'
articolo 10 della l.r. 1/2015
.
2. Per i siti della Rete Natura 2000 ed i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali:
a) i piani di gestione di cui al comma 1, lettere a) e c), integrano e si coordinano con la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento della riserva di cui all'articolo 49 e negli atti di programmazione della riserva;
b) gli atti di approvazione dei piani di gestione di cui al comma 1, lettera b), costituiscono variante del regolamento della riserva di cui all'articolo 49.
3. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi in tutto o in parte nel territorio dei parchi regionali e delle relative aree contigue sono approvati:
a) con le procedure di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio oppure con le procedure di cui all'articolo 29,
commi 5 e 6, ove contengano previsioni a carattere programmatorio, ai sensi della
l.r. 1/2015
;
b) con delibera del Consiglio direttivo dell'ente parco, previo parere della Giunta regionale ed in coerenza con gli atti della programmazione regionale e con le misure di conservazione di cui all'articolo 74, ove contengano disposizioni meramente regolatorie od organizzative.
4. Gli enti gestori delle aree protette nazionali approvano i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni ed alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.