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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 40
Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità. Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 30/2015
1. L’articolo 68 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 68
Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità
1. La provincia o la città metropolitana concorre alla conservazione e valorizzazione della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 attraverso:
a) la cura e l’effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
b) l’individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini del riconoscimento di siti della Rete Natura 2000.
2. La provincia e la città metropolitana, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l’applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.
3. La provincia e la città metropolitana concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione della geodiversità formulando le proposte per l'inserimento dei geositi nell’elenco di cui all'articolo 95, comma 2.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.