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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 32
Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 30/2015
1. Il comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
1. La Regione e gli enti parco sostengono e valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico, svolte nel parco regionale e nella riserva in coerenza con le finalità dell’area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 58 della l.r. 30/2015 le parole: “
gli enti di cui al comma 1 definiscono
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Giunta regionale e gli enti parco, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel documento operativo annuale, individuano
”.
3. l comma 3 dell’articolo 58 della l.r. 30/2015 la parola: “
conformità
” è sostituita dalle seguenti: “
in conformità
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 58 della l.r. 30/2015 le parole: “
Gli enti gestori di cui al comma 1,
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione, tramite la Giunta regionale, gli enti parco nonché gli enti locali che svolgono attività gestionali ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.