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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 23
Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Sostituzione dell’articolo 46 della l.r. 30/2015
1. L'articolo 46 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 46
Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali
1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli strumenti della programmazione regionale per l’istituzione di nuove riserve naturali regionali e sulla base degli esiti della verifica di coerenza ambientale di cui all’articolo 12, comma 4, lettera f), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, con deliberazione provvede a:
a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e le modalità di finanziamento;
b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti delle riserve regionali.
2. La Giunta regionale assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione della riserve ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991
.
3. Le funzioni relative alla gestione delle riserve regionali sono esercitate dalla Regione per il tramite dei competenti uffici regionali, anche decentrati e, limitatamente alle aree e ai siti di cui all'articolo 12, comma 5, avvalendosi, previa stipula di convenzione, degli enti parco e dei comuni, anche in forma associata, nonché delle associazioni di protezione ambientale qualora siano attivate le forme di collaborazione di cui all’articolo 12, comma 5, lettera c).
4. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 3, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione, comprensiva dei dati di cui all’articolo 62, sulle attività svolte.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.