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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 22
Proposte della provincia e della città metropolitana per l’individuazione dei territori delle riserve naturali regionali. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 30/2015
1. Il comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
1. In coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, le province e la città metropolitana trasmettono alla Giunta regionale le proposte d’individuazione dei territori in cui istituire nuove riserve naturali, formulate d'intesa con gli enti locali territorialmente interessati.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.