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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 19
Entrate dell’ente parco. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2015 le parole: “
del PAER
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli strumenti della programmazione regionale
“.
b bis) le risorse ordinarie e straordinarie per la gestione delle aree di cui all’articolo 15, comma 2, lettera f);
”.
c) i contributi ordinari degli enti componenti la comunità del parco, ad eccezione delle province e della città metropolitana;
“.
4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2015 , come sostituita dal presente articolo, è inserita la seguente:
c bis) i contributi straordinari degli enti componenti la comunità del parco;
”.
5. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2015 prima delle parole: “
enti privati
” sono aggiunte le seguenti: “
persone fisiche,
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.