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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 15
Comunità del parco. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/2015
1. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “
per il tramite degli enti rappresentati
,” sono aggiunte le seguenti: “
ad eccezione delle province e della città metropolitana,
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 30/2015 le parole: “
di cui al comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
di competenza
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
6. Nelle forme stabilite dallo statuto dell’ente parco di cui all’articolo 26, partecipano alle sedute della comunità del parco, senza diritto di voto, non più di cinque rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.