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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 12
Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 30/2015
1. L'articolo 17 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 17
Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette
1. I comuni, nell’ambito del proprio territorio, possono proporre direttamente alla Regione, oppure d'intesa con la provincia o con la città metropolitana, i territori da individuare per l’istituzione di nuove aree naturali protette regionali indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale .
2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni:
a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la provincia o con la città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b);
b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi degli atti della programmazione regionale finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all’articolo 12;
c) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;
d) accertano gli illeciti amministrativi di cui all’articolo 63;
e) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.
3. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste dal
titolo III della l.r. 68/2011
,
previa convenzione di avvalimento con la Regione ed in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali:
a) svolgono le attività operative connesse alla gestione delle riserve naturali regionali e dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 12, comma 5, in coerenza con gli strumenti della programmazione e agli atti di indirizzo regionale e presentano la relazione di cui all'articolo 46 comma 3;
b) realizzano, nell'ambito delle attività di cui alla lettera a) gli interventi relativi ai progetti specifici ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'articolo 12.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.