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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 1
Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 22/2015
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) dopo le parole: “
e atti di assenso comunque denominati
” sono aggiunte le seguenti: “,
nonché nei procedimenti di approvazione del piano di gestione di cui all'
articolo 77 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
(Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
l.r. 24/1994
, alla
l.r. 65/1997
, alla
l.r. 24/2000
ed alla
l.r. 10/2010
)
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.