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Legge regionale 29 luglio 2016, n. 45

Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale di cui all’Sito esternoarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996 e alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 29 luglio 2016





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), n), o), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l’articolo 3;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l’articolo 205, comma 3;


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 );


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Considerato quanto segue:


1. L’esigenza di dettare nuove aliquote per la determinazione del tributo speciale di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 549/1995 per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, al fine di disincentivare il ricorso allo smaltimento in discarica di tali rifiuti;


2. È necessario garantire l’entrata in vigore della legge entro il 31 luglio 2016, al fine di rendere applicabili le nuove aliquote dal 1° gennaio 2017 ai sensi della Sito esternol. 549/1995 ;


Approva la presente legge

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 )
Art. 1
Ammontare dell’imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 60/1996
1. Il comma 1 dell’articolo 23 bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ), è sostituito dal seguente:
1. In attuazione dell'Sito esternoarticolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004),
l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è determinato in:
a) euro 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del Sito esternodecreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
b) euro 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti:
1) da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;
2) da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;
3) da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell'allegato A della presente legge;
4) dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;
c) nella misura di cui all'articolo 30 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;
d) euro 15,00 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b);
e) nella misura di cui agli articoli 30 bis e 30 quinquies della l.r. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati;
f) euro 15,00 a tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all'Sito esternoarticolo 7, comma 3, lettera c), del d.lgs. 36/2003 ;
g) euro 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e).
”.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998 , n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 2
Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati. Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: “
è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata
” sono sostituite dalle seguenti: “
è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 25,82 per tonnellata.
”.
Art. 3
Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Modifiche all’articolo 30 quater della l.r. 25/1998
1. Al comma 2 dell’articolo 30 quater della l.r. 25/1998 le parole: “
sono soggetti all’imposta di euro 12,00 per tonnellata
” sono sostituite dalle seguenti: “
sono soggetti all’aliquota di euro 21,00 a tonnellata
”.
CAPO III
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 4
Norma finanziaria
1. A decorrere dall'anno 2017, le maggiori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge sono stimate in euro 5.000.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della tipologia 101 "
Imposte, tasse e proventi assimilati
" del titolo 1 "
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
" del bilancio di previsione 2016 - 2018 e successivi.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, la presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.