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Legge regionale 29 luglio 2016, n. 45

Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale di cui all’Sito esternoarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996 e alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 29 luglio 2016





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), n), o), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l’articolo 3;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l’articolo 205, comma 3;


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 );


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Considerato quanto segue:


1. L’esigenza di dettare nuove aliquote per la determinazione del tributo speciale di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 549/1995 per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, al fine di disincentivare il ricorso allo smaltimento in discarica di tali rifiuti;


2. È necessario garantire l’entrata in vigore della legge entro il 31 luglio 2016, al fine di rendere applicabili le nuove aliquote dal 1° gennaio 2017 ai sensi della Sito esternol. 549/1995 ;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.