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Legge regionale 29 luglio 2016, n. 45

Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale di cui all’Sito esternoarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996 e alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 29 luglio 2016

CAPO III
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 4
Norma finanziaria
1. A decorrere dall'anno 2017, le maggiori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge sono stimate in euro 5.000.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della tipologia 101 "
Imposte, tasse e proventi assimilati
" del titolo 1 "
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
" del bilancio di previsione 2016 - 2018 e successivi.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, la presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.