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Legge regionale 29 luglio 2016, n. 45

Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale di cui all’Sito esternoarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996 e alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 29 luglio 2016

Art. 2
Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati. Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: “
è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata
” sono sostituite dalle seguenti: “
è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 25,82 per tonnellata.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.