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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 56
Attività edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 , le parole “
, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt
” sono soppresse.
a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt;
”.
3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 , le parole “
la provincia ha
” sono sostituite dalla parola: “
è
”, e dopo le parole: “
dell’attività venatoria
” sono inserite le seguenti: “
ai sensi della medesima legge regionale.
”.
4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 , le parole “
la realizzazione di impianti di colture poliennali e di
” sono soppresse.
c bis) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.