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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 54
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 , le parole “
, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti;
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, ed in conformità alle normative regionali di settore;
”.
b bis) installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici di cui all'articolo 78, comma 1;
”.
3. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 , le parole “
con diversa sagoma, articolazione, collocazione e
” sono sostituite dalle seguenti: “
anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o
”, e le parole “
si renda necessario alcun intervento di
” sono sostituite dalle seguenti: “
si rendano necessari interventi se non di
”.
4. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “
impianti sportivi
” sono inserite le seguenti: “
, ancorché ad uso pertinenziale privato,
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.