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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 13
Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale. Inserimento dell'articolo 32 bis nella l.r. 65/2014
1. Dopo l’articolo 32 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
Art. 32 bis - Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale
1. Alle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale si applica l'articolo 23, commi 7 e 8.
2. Decorso il termine per le osservazioni di cui all'articolo 32, comma 2, la variante è approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 23, comma 9.
3. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.
4. L'ente responsabile dell'esercizio associato invia alla Regione la comunicazione dell'approvazione delle varianti semplificate di cui al presente articolo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.