Legge regionale 9 maggio 2016, n. 31
Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, dell' 11 maggio 2016
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge detta disposizioni per l'applicazione dell'
articolo 03, comma 4 bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494 , al fine di garantire in tutto il territorio regionale:


a) la valorizzazione del paesaggio e degli elementi identitari della fascia costiera attraverso la qualificazione dell'offerta turistico-balneare;
b) adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 157 del 7 luglio 2017 , si è espressa dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 157 del 7 luglio 2017 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 31 del 2016.