Legge regionale 12 aprile 2016, n. 26
Disposizioni in materia di proventi di gestione e antincendio boschivo. Modifiche alla l.r. 39/2000 .
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 20 aprile 2016
Art. 3
Interventi pubblici forestali. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 39/2000
1. Il comma 3 quater dell’articolo 10 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
3. quater. I piani annuali di cui al comma 3 bis, vengono finanziati con i proventi di cui all’articolo 31 e con le risorse previste dagli strumenti della programmazione di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ). La determinazione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale determinati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’
articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.