Menù di navigazione

Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22

Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)

Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 15
Compensi e rimborsi spese
1. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari al 2 per mille del valore della produzione, fino ad un massimo di 10.000,00 euro all’anno.
2. Ai membri del Collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari all’1 per mille del valore della produzione, fino ad un massimo di 7.000,00 euro all’anno.
3. Ai membri del Collegio dei revisori residenti in comuni diversi da quello ove ha sede l'Agenzia è dovuto, in occasione delle sedute, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 81 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 83 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 84 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 86 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.