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Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22

Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)

Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 14
Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il Collegio resta in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. Il Collegio esamina gli atti amministrativi dell'Agenzia sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa. A tal fine, gli atti sono trasmessi dal Direttore entro cinque giorni dalla loro adozione.
4. Il Collegio si esprime su ciascun atto entro quindici giorni dal ricevimento e ha facoltà di acquisire tutta la documentazione d'ufficio.
5. Le osservazioni del Collegio sono immediatamente comunicate al Direttore.
6. Il Direttore, se ritiene di adeguarsi ai rilievi del Collegio, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento degli stessi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata notizia al Collegio medesimo. In caso contrario, è comunque tenuto a motivare le proprie valutazioni e a comunicarle al Collegio.
7. Salvo l'adeguamento totale o parziale alle osservazioni del Collegio, gli atti diventano esecutivi decorso il termine di cui al comma 4.
8. Il Collegio vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
9. La relazione, con la quale il Collegio esprime il parere sul budget (26)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 86.

dell'ente, contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
10. Il Collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
11. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
12. Il Collegio esercita una valutazione complessiva dell'attività dell'Agenzia formulando rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio.

Note del Redattore:

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Periodo soppresso con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 60.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 61.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 20.

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Parole così sostituite con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 23.

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Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 81 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 83 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 84 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 86 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.