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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 21

Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 28/1993 , 87/1997 e 42/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 6
Revisione periodica del registro regionale. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/1993
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 28/1993 le parole: “
alla Provincia in cui hanno sede legale
” sono sostituite dalle seguenti: “
al comune capoluogo della provincia nel territorio della quale hanno sede legale
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 28/1993 le parole: “
La Provincia è tenuta
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il comune capoluogo di provincia è tenuto
”.
3. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 28/1993 le parole: “
Presidente della Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
comune capoluogo di provincia
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.