Legge regionale 1 marzo 2016, n. 21
Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 28/1993 , 87/1997 e 42/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 6
Revisione periodica del registro regionale. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/1993
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 28/1993 le parole: “
alla Provincia in cui hanno sede legale
” sono sostituite dalle seguenti: “al comune capoluogo della provincia nel territorio della quale hanno sede legale
”.2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 28/1993 le parole: “
La Provincia è tenuta
” sono sostituite dalle seguenti: “Il comune capoluogo di provincia è tenuto
”.3. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 28/1993 le parole: “
Presidente della Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “comune capoluogo di provincia
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.