Legge regionale 1 marzo 2016, n. 21
Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 28/1993 , 87/1997 e 42/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 19
Regolamenti di esecuzione. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 42/2002
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 42/2002 è sostituito dal seguente:
“
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, i comuni capoluogo di provincia approvano un regolamento che definisce:
a) il procedimento per l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione;
b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale;
c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale che devono essere
riportati sul registro regionale.
”.2. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 42/2002 è abrogato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.