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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 21

Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 28/1993 , 87/1997 e 42/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 14
Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 42/2002
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 42/2002 le parole: “
inoltrano la domanda di iscrizione alle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
presentano la domanda d’iscrizione al comune capoluogo di provincia tramite il comune nel cui territorio esse hanno sede legale.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 42/2002 è inserito il seguente:
1 bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale l’associazione di promozione sociale trasmette la domanda al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni
dalla presentazione.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.