Legge regionale 1 marzo 2016, n. 21
Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 28/1993 , 87/1997 e 42/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 14
Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 42/2002
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 42/2002 le parole: “
inoltrano la domanda di iscrizione alle province
” sono sostituite dalle seguenti: “presentano la domanda d’iscrizione al comune capoluogo di provincia tramite il comune nel cui territorio esse hanno sede legale.
”2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 42/2002 è inserito il seguente:
“
1 bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale l’associazione di promozione sociale trasmette la domanda al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni
dalla presentazione.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.