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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 21

Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 28/1993 , 87/1997 e 42/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 13
Conferimento delle funzioni ai comuni capoluogo di provincia. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 42/2002
1. Nella rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”), le parole: “
alle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai comuni capoluogo di provincia
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 42/2002 le parole: “
alle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai comuni capoluogo di provincia che le esercitano per il territorio provinciale di riferimento
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.