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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 21

Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 28/1993 , 87/1997 e 42/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 1
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 28/1993
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), le parole: “
E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato articolato in sezioni provinciali tenute dai comuni capoluogo di provincia
.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 28/1993 le parole: “
Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale l’organizzazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
comune capoluogo della provincia tramite il comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 28/1993 è inserito il seguente:
2 bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale l’organizzazione trasmette la domanda e la relativa documentazione di cui al comma 2 al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni dalla presentazione
.”.
4. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 28/1993 è sostituito dal seguente:
3. Il comune capoluogo di provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta l’atto per l’iscrizione dell’organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando le attività per le quali l’iscrizione stessa è disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, è adottato l’atto motivato di diniego.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.