Legge regionale 29 febbraio 2016, n. 18
Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell’aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998 .
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016
Art. 4
Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 88/1998
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 88/1998 è inserita la seguente:
“
a bis) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1
della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);
”.2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 88/1998 è sostituita dalla seguente:
“
b) il coordinamento delle funzioni attribuite alle province, relativamente alle strade regionali;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.