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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 38
Disposizioni attuative delle procedure. Sostituzione dell’articolo 65 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 65 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 65 - Disposizioni attuative delle procedure
1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo.
2. Per favorire l’ applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico, e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.
3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.