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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 25
Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità. Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 48 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 48 - Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità
1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 il proponente, ai fini della trasmissione del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 20, comma 1 del medesimo decreto, presenta all'autorità competente un'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità.
2. Lo studio preliminare ambientale tiene conto dei criteri di cui all'allegato V alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 e descrive anche la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico.
3. L’autorità competente ed i comuni interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione di cui all'Sito esternoarticolo 20, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e di estrarne copia.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, l'autorità competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di verifica, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, assegnando loro un congruo termine.
5. Qualora la valutazione di incidenza, ove compresa nella procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , sia negativa, l’autorità competente con il provvedimento conclusivo del procedimento dispone l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.
6. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'Sito esternoarticolo 20, comma 4, del d.lgs. 152/2006 , o ritiri l'istanza, non si procede all’ulteriore corso della valutazione. E’ facoltà del proponente presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto evidenziato dall’autorità competente nella richiesta di integrazioni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.