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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 13
Oggetto della disciplina. Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 39 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 39 - Oggetto della disciplina
1. Il presente titolo detta disposizioni per la disciplina, nelle forme e nei limiti stabiliti dall'Sito esternoarticolo 7 del d.lgs. 152/2006 , delle procedure per la valutazione ambientale dei progetti, di cui al comma 2.
2. Ai fini del presente titolo si intendono per procedure di VIA le procedure disciplinate dal titolo III Sito esternodella parte seconda del d.lgs. 152/2006 di:
a) verifica di assoggettabilità;
b) definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 21 del medesimo decreto;
c) valutazione di impatto ambientale.
3. Per quanto non disciplinato dal presente titolo si applicano le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale contenute nella Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 ed i relativi allegati, nonché le relative norme di attuazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.