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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 13

Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 18
Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica. Modifiche all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005
1. Al comma 1, dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
2. Il comma 2 dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
2. Il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica comprende l’archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è immediatamente accessibile da tutti i comuni della Regione al fine di assicurare la gestione e l’interazione dei dati tra comuni e Regione.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
4. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale le informazioni relative all’ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento ai comuni territorialmente competenti oppure alla Regione, a seconda di chi esercita il controllo sul contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione. Tali amministrazioni competenti provvedono ad immettere i dati nel sistema informativo regionale sull’efficienza energetica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.