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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 13

Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 14
Spese istruttorie. Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 39/2005
1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
Art.18 bis - Spese istruttorie
1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di autorizzazione, di concessione geotermica, nonché alle SCIA o alle PAS di cui all’articolo 3, a carico del richiedente, sono determinate in modo forfettario nella misura minima di euro 75,00. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo è integrato secondo parametri stabiliti con deliberazione
della Giunta regionale, in base al valore degli interventi e comunque, in misura non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione della domanda, della SCIA, o della PAS, e, nel caso dell'autorizzazione o concessione geotermica, eventualmente integrato al momento del relativo rilascio.
2. La Giunta regionale provvede con deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.
3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 ”Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni “, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.