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Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 11

Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace. Modifiche alla l.r. 38/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera r), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del "Parco nazionale della pace", a Sant'Anna di Stazzema - Lucca);


Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 7 della l.r. 38/2002 prevede la costituzione, su iniziativa del Comune di Stazzema, di una fondazione per la gestione del Parco nazionale della pace di cui è parte essenziale il Museo storico della resistenza;


2. Il Museo storico della resistenza di Sant’Anna di Stazzema è stato dichiarato bene di interesse culturale ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), con decreto 26/2015 del Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale – Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, notificato al Comune di Stazzema il 5 maggio 2015;


3. Il Museo storico della resistenza, a seguito della dichiarazione di interesse culturale, è considerato bene culturale demaniale sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel sopracitato Sito esternod.lgs. 42/2004 e, pertanto, inalienabile e indisponibile, se non con le modalità e per le finalità ivi previste;


4. Dalla natura di bene culturale demaniale deriva l'inconferibilità, da parte del Comune di Stazzema, del Museo storico della resistenza al patrimonio della costituenda fondazione che, pertanto, non risulta più il modello gestionale ottimale per il Parco nazionale della pace che ha nel Museo storico della resistenza il proprio centro testimoniale;


5. È stata dunque individuata una diversa forma di gestione per il Parco nazionale della pace, indicando in una istituzione, prevista dall’Sito esternoarticolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi dell’ordinamento degli enti locali), l'organismo idoneo ai fini della gestione del Parco nazionale della pace secondo i principi e i valori previsti dalla legge istitutiva;


Approva la presente legge:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.