Menù di navigazione

Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 11

Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace. Modifiche alla l.r. 38/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016

Art. 2
Norma finale. Sostituzione dell'articolo 9 bis della l.r. 38/2002
1. L'articolo 9 bis della l.r. 38/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 9 bis Contributo regionale
1. Fino alla costituzione dell’istituzione di cui all’articolo 7, comma 1, da perfezionarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione sostiene, con un contributo annuale, il Comune di Stazzema per la realizzazione di iniziative e manifestazioni che abbiano come finalità l'esaltazione dei valori storici e civili dei quali è simbolo il Comune stesso. Dalla data di costituzione dell'istituzione, il contributo annuale è destinato all'istituzione.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede alla determinazione del contributo annuale di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti di comodato stipulati in attuazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 63 (Intervento a sostegno dell'Istituto storico della Resistenza).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.