Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10
Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016
Art. 17
Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994
1. La lettera o) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
“
o) sanzione amministrativa da euro 1.030,00 a euro 6.180,00 per ogni capo abbattuto delle specie: cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nelle leggi e nei regolamenti regionali; qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata. La stessa sanzione si applica per chi acquisisce, somministra o commercia carne appartenente alle specie cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone non proveniente da abbattimenti autorizzati o sprovvista dei documenti accompagnatori attestanti la legittima provenienza e per chi immette ungulati al di fuori dei recinti autorizzati;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.