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Legge regionale 28 gennaio 2016, n. 7

Nuove disposizioni in materia di provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e delle società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti. Modifiche alla l.r. 11/1999 e alla l.r. 42/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 3, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore);


Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità);


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 19 novembre 2015 ai sensi dell’articolo 46 dello regolamento interno del Consiglio regionale 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);


Considerato quanto segue:


1. Le modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/1999 rispondono all’esigenza di coinvolgere l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e altri istituti di ricerca nelle attività del Centro di documentazione cultura della legalità democratica;


2. Le modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 11/1999 perseguono esigenze di coerenza dell’ordinamento e di efficienza e rapidità dei processi amministrativi;


3. Viene istituito il rapporto annuale di analisi e rilevazione sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale così da mettere a disposizione dell’intera collettività regionale un’elaborazione scientifica sulla diffusione delle gravi forme di illegalità nella nostra Regione;


4. È introdotta una norma di coordinamento fra le attività del Centro di documentazione cultura della legalità democratica e dell’Osservatorio regionale della legalità istituito dalla recente l.r. 42/2015 .


5. Il parere istituzionale della Prima commissione consiliare è stato accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo del presente preambolo;


Approva la presente legge


Art. 1
Finalità e oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), dopo la parola: “
mafia
” sono inserite le seguenti:
“, il terrorismo e tutte le sue forme di finanziamento e sostentamento”
.
b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate in collaborazione con l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con università o istituti di ricerca
”.
3. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 11/1999 sono aggiunte le parole: “
nonché da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
3. Le attività di cui al comma 2 sono promosse dalla Regione tramite iniziative assunte direttamente o attraverso l’IRPET, università e istituti di ricerca oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni e mediante la concessione di borse di studio.
”.
Art. 2
Funzioni di programmazione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 11/1999
1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della l.r. 11/1999 sono abrogati.
2. Il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
5. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, le attività di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili.
”.
Art. 3
Rapporto annuale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte in applicazione della presente legge, comprendente gli interventi diretti, quelli in collaborazione e quelli di sostegno a progetti esterni, con particolare riferimento a:
a) tipologie delle iniziative ammesse al finanziamento;
b) categorie dei soggetti destinatari del finanziamento;
c) priorità e criteri di valutazione delle domande.
”.
Art. 4
Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica.” Modifiche all’articolo 5 della l.r. 11/1999
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
2. Il Centro ha sede presso la Giunta regionale e costituisce strumento di raccolta e di diffusione ai cittadini e alle istituzioni di ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità della presente legge.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 11/1999 è inserito il seguente:
2 bis. Il Centro, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 1, comma 2 , lettera b), elabora un rapporto annuale di analisi e rilevazione sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale; il rapporto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana.
”.
Art. 5
Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 42/2015
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità), sono aggiunte le parole: “
ed al Centro di documentazione cultura della legalità democratica di cui alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.