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Legge regionale 28 gennaio 2016, n. 7

Nuove disposizioni in materia di provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e delle società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti. Modifiche alla l.r. 11/1999 e alla l.r. 42/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 3
Rapporto annuale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte in applicazione della presente legge, comprendente gli interventi diretti, quelli in collaborazione e quelli di sostegno a progetti esterni, con particolare riferimento a:
a) tipologie delle iniziative ammesse al finanziamento;
b) categorie dei soggetti destinatari del finanziamento;
c) priorità e criteri di valutazione delle domande.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.