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Legge regionale 28 gennaio 2016, n. 7

Nuove disposizioni in materia di provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e delle società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti. Modifiche alla l.r. 11/1999 e alla l.r. 42/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 1
Finalità e oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), dopo la parola: “
mafia
” sono inserite le seguenti:
“, il terrorismo e tutte le sue forme di finanziamento e sostentamento”
.
b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate in collaborazione con l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con università o istituti di ricerca
”.
3. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 11/1999 sono aggiunte le parole: “
nonché da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
3. Le attività di cui al comma 2 sono promosse dalla Regione tramite iniziative assunte direttamente o attraverso l’IRPET, università e istituti di ricerca oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni e mediante la concessione di borse di studio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.