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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 6

Nuove disposizioni in materia di attività di tintolavanderia. Modifiche alla l.r. 56/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a) e z), e l'articolo 63 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia);


Vista la legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56 (Norme in materia di attività di tintolavanderia);


Considerato quanto segue:


1. In sede di prima applicazione della l.r. 56/2013 era stata introdotta una procedura transitoria che riconosceva la figura del responsabile tecnico provvisorio, che avrebbe dovuto conseguire, entro i due anni successivi all'entrata in vigore della l.r. 56/2013 , il requisito di idoneità professionale attraverso la frequenza ai percorsi formativi istituiti dalla Regione;


2. La disposizione suddetta ha esaurito la sua efficacia e, pertanto, anche al fine di eliminare possibili dubbi interpretativi, è necessario abrogarla;


3. I percorsi formativi di cui al punto 1, che rientravano nell’ambito dell’offerta di formazione professionale riconosciuta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), non sono stati avviati sul territorio da parte degli organismi formativi accreditati per la formazione. E’ necessario pertanto permettere a coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora acquisito il requisito professionale richiesto attraverso la frequenza dei percorsi formativi suddetti, di acquisire uno dei requisiti previsti dalla normativa statale entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge;


Approva la presente legge


Art. 1
Norme transitorie. Modifiche all' articolo 12 della l.r. 56/2013
1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56 (Norme in materia di attività di tintolavanderia), è abrogato.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 56/2013 è inserito il seguente:
2. bis Il soggetto che, alla data di entrata in vigore del presente comma, svolge il ruolo di responsabile tecnico in modo provvisorio, ai sensi del previgente comma 2, e non ha acquisito uno dei requisiti previsti dall’Sito esternoarticolo 2, comma 2, della l. 84/2006 , può conseguire l’idoneità professionale con l'acquisizione di uno dei suddetti requisiti entro tre anni dall’entrata in vigore del presente comma.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.