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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 6

Nuove disposizioni in materia di attività di tintolavanderia. Modifiche alla l.r. 56/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 1
Norme transitorie. Modifiche all' articolo 12 della l.r. 56/2013
1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56 (Norme in materia di attività di tintolavanderia), è abrogato.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 56/2013 è inserito il seguente:
2. bis Il soggetto che, alla data di entrata in vigore del presente comma, svolge il ruolo di responsabile tecnico in modo provvisorio, ai sensi del previgente comma 2, e non ha acquisito uno dei requisiti previsti dall’Sito esternoarticolo 2, comma 2, della l. 84/2006 , può conseguire l’idoneità professionale con l'acquisizione di uno dei suddetti requisiti entro tre anni dall’entrata in vigore del presente comma.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.