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Legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2

Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016

Art. 3
Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002
2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 le parole: “
In applicazione della disciplina statale
” sono sostituite dalle seguenti “
Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal Sito esternodecreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'Sito esternoart. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 )
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 le parole: “
la Regione definisce in via sperimentale gli indirizzi relativi ai percorsi formativi
” sono sostituite dalle seguenti: “
possono essere realizzati in via sperimentale percorsi formativi
”.
5. Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
8 bis. L'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale erogata dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è realizzata in risposta ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi e di quelli che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione, ed è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.