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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

CAPO I
Disposizioni in materia di entrata
SEZIONE I
Disposizioni sui canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e connessa imposizione tributaria
Art. 1
Disposizioni sui canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e connessa imposizione tributaria
1. Al fine di rendere omogenei su tutto il territorio regionale i canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e di riequilibrare la connessa imposizione tributaria, con riferimento all'anno 2016, è sospesa la riscossione dei canoni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, nonché dell'addizionale regionale sui canoni per l'utenza di acqua pubblica di cui alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 92 (Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica) e della imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione) fino all'approvazione da parte della Giunta regionale delle deliberazioni di cui all'articolo 6 , comma 1, e all'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (1)

Vedi Avviso di Rettifica pubblicato sul B.U. del 13 gennaio 2016, n. 1, parte prima.

(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
2. Per l'anno 2016 i canoni rideterminati e i correlati tributi regionali di cui al comma 1, sono riscossi entro il 31 dicembre 2016.
3. In considerazione dell'esercizio delle funzioni in materia di concessioni per l'utilizzo del demanio idrico, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si procede alla regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposte o in corso di accertamento alla data del 31 dicembre 2015, mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento, entro il 30 giugno 2016, di una somma pari al venti per cento del canone già determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento.(2)

Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

4. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 3, si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione non rateizzabile e costituisce definitiva accettazione dell'imposta dovuta. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta negli anni oggetto di regolarizzazione agevolata.(3)

Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

5. I soggetti che non si avvalgono delle modalità di definizione agevolata di cui al comma 3 o che, avvalendosene, omettono il pagamento entro il termine previsto degli importi a tale titolo dovuti, sono tenuti a corrispondere l'intero ammontare dell'imposta determinata in via ordinaria oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti per legge.(3)

Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

6. Con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dal comma 3.
Art. 2
Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Disposizione finanziaria
1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, sono stimate in euro 6.000.000,00 per l'anno 2016 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.
SEZIONE II
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Art. 3
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 60/1996
1. L'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549 ), è abrogato.
SEZIONE III
Tasse automobilistiche regionali
Art. 4
Tasse automobilistiche regionali. Abrogazione dell'articolo 1 bis della l.r. 49/2003
1. L'articolo 1 bis della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è abrogato.
Art. 5
Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
1. Nei casi di cui all'articolo 3, lettere c), e) ed f), l'esenzione è riconosciuta dietro presentazione di istanza alla Regione. L'istanza di esenzione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della relativa tassa automobilistica. Il soggetto interessato allega all’istanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale richiesto. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario.
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 , le parole: “
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 bis.
” sono soppresse.
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
3. I beneficiari dell'esenzione, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, comunicano alla Regione ogni variazione di natura, soggettiva od oggettiva, intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata dagli eredi entro il termine perentorio di novanta giorni.
”.
4. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
4. L’omessa comunicazione inerente variazioni di natura, soggettiva od oggettiva, che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari all'importo della tassa dovuta ed un massimo pari a quattro volte la tassa stessa. Si intende omessa la comunicazione inoltrata anche successivamente ad attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
”.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:
4 bis. La comunicazione oltre i termini di cui al comma 3, inerente variazioni di natura soggettiva o oggettiva che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta ed un massimo pari a due volte la tassa stessa.
”.
6. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:
4 ter. La sanzione di cui al comma 4, si applica anche nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, prodotte a corredo dell'istanza di esenzione, non trovino puntuale riscontro negli accertamenti effettuati dall'ente impositore.
”.
Art. 6
Tasse automobilistiche regionali. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 49/2003
1. L'articolo 5 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 5 Esenzione in favore di persone disabili
1. Il pagamento delle tasse automobilistiche regionali non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui al
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) tabella A, parte II, n. 31, da parte dei soggetti individuati ai sensi della medesima tabella A, parte II, n. 31 e da parte dei soggetti individuati ai sensi
Sito esternodella legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”), articolo 30, comma 7, come di seguito dettagliati:
a) soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, affetti da patologie che limitano o escludono l'uso degli arti inferiori e che comportano la difficoltà o l'impossibilità di deambulazione, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo, sia quelli per la guida, sia quelli per il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida sono prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all'
Sito esternoarticolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) e annotati sulla patente speciale di guida. Vengono equiparati a veicoli adattati alla guida anche quelli dotati di sola frizione automatica o cambio automatico, purché prescritti dalle citate commissioni mediche;
b) soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall’
Sito esternoarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o invalidi gravi, affetti da una patologia o da pluriamputazioni che comportano la grave limitazione della capacità di deambulazione;
c) soggetti affetti da cecità assoluta o parziale e soggetti ipovedenti gravi, come individuati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4
Sito esternodella legge 3 aprile 2001, n. 138
(Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);
d) soggetti sordi come definiti articolo 1, comma 2, dalla
Sito esternolegge 26 maggio 1970, n. 381
(Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);
e) soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
2. Gli accertamenti sanitari relativi alle disabilità di cui al comma 1, sono effettuati dalle competenti commissioni mediche pubbliche.
3. L'esenzione spetta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà del disabile oppure della persona di cui il disabile risulti fiscalmente a carico. L’esenzione spetta a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. L'esenzione decade automaticamente, senza necessità di specifica revoca, qualora venga meno in capo al beneficiario
il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
4. In deroga alla disposizione di cui al primo capoverso del comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch’esso utilizzato per la guida od il trasporto di soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuate entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.
5. Il riconoscimento dell’esenzione sul veicolo nuovo trova applicazione anche nel caso di demolizione o trasferimento di proprietà di veicolo usato adattato per acquisto di veicolo nuovo anch’esso adattato per la guida o il trasporto di soggetti disabili, a condizione che il collaudo degli adattamenti risulti effettuato entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo e che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuate nel medesimo termine.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione, alle medesime condizioni, anche nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di altro veicolo usato anch’esso utilizzato per la guida o il trasporto di soggetti di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell’esenzione può chiedere il trasferimento dell’esenzione medesima su altro veicolo di sua proprietà, con l’osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 3. Il trasferimento è ammissibile soltanto qualora il veicolo già in esenzione sia oggetto di:
a) cessazione della circolazione;
b) trasferimento della proprietà;
c) perdita di possesso per furto.
8. Il diritto all'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione, salvo quanto previsto al comma 9.
9. Qualora gli accertamenti medico-sanitari siano riferibili a soggetti minorenni il diritto all'esenzione spetta fino alla data stabilita per la revisione e, comunque, non oltre la data di compimento della maggiore età e, in tal caso, viene concessa un'esenzione temporanea avente valenza fino alla data di prevista revisione.
10. L’esenzione temporanea può essere prorogata, senza soluzione di continuità e comunque con effetti non oltre la data di compimento della maggiore età, qualora, dopo la scadenza del termine di cui al comma 9, il soggetto interessato produca documentazione attestante la permanenza dei requisiti medico-sanitari alla scadenza del termine suddetto.
”.
Art. 7
Tasse automobilistiche regionali. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 49/2003
1. L'articolo 6 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 6 Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto di organi e sangue e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla
legge regionale 26 aprile 1993, n. 28
(Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).
”.
Art. 8
Tasse automobilistiche regionali. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 49/2003
1. L'articolo 8 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 8 Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi, individuati dai piani operativi annuali provinciali dell’attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'
articolo 74, comma 6, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
(Legge forestale della Toscana), di proprietà:
a) dei comuni, delle unioni di comuni, delle province, degli enti parco regionali e nazionali;
b) delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla
l.r. 28/1993
;
c) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle ONLUS.
”.
Art. 9
Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 8 quater della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 8 quater della l.r. 49/2003 , dopo le parole: “
professionalmente commercio,
” è inserita la seguente: “
esclusivamente
”.
Art. 10
Tasse automobilistiche regionali. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 49/2003
1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 49/2003 è aggiunto il seguente:
Art. 10 bis Disposizioni finali e transitorie
1. Le istruttorie relative ad istanze di esenzione presentate entro la data del 31 dicembre 2015, e non ancora definite alla medesima data, sono soggette a definizione in base alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 come modificati dalla
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81
(Legge di stabilità per l'anno 2016).
2. Le esenzioni già riconosciute alla data del 31 dicembre 2015, in base a requisiti non conformi al disposto di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, come modificati dalla
l.r. 81/2015
, cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.
”.
Art. 11
Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 52/2006
1. Dopo il comma 2 quinquies 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale), è inserito il seguente:
2 quinquies 2. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater, 2 quinquies e 2 quinquies 1, sono ridotti del 7,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2016 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
".
2. Dopo il comma 2 octies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:
2 novies. Gli importi di cui al comma 2 sexies, così come determinati ai sensi del comma 2 octies, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2016 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
”.
Art. 12
Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale. Modifiche all'articolo 1 quater della l.r. 52/2006
1. Il comma 1 quater 2 dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è sostituito dal seguente:
1 quater 2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 quinquies 2 e 2 novies dell’articolo 1 bis, stimate in euro 1.420.000,00 per il 2016 ed euro 1.540.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio 2016 – 2018 e successivi, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alle medesime tipologia e titolo di entrata.
”.
Art. 13
Tasse automobilistiche regionali. Disposizione finanziaria
1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente sezione sono stimate in euro 2.300.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2016 – 2018 e successivi.
SEZIONE IV
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Art. 14
Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 79/2013
1. L’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), è sostituito dal seguente:
Art. 3 Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale
1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,96 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
Sito esternodel d.lgs. 446/1997
, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nei territori montani dei comuni di cui all’allegato B della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali).
2. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio montano proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, in stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti nel territorio montano. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore ad euro 77.000,00.
”.
Art. 15
Riduzione dell’aliquota IRAP per le imprese certificate EMAS. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 79/2013
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 79/2013 , le parole: “
per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017
” sono sostituite dalle seguenti: “
per il periodo d'imposta 2015
”.
Art. 16
Interventi agevolativi previsti dalla l.r. 35/2000 . Interpretazione autentica
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 79/2013 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) si interpretano nel senso che beneficiano delle agevolazioni anche le reti d'impresa e le imprese aderenti a un contratto di rete d'impresa già costituite ai sensi dell’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, Sito esternodel decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 aprile 2009, n. 33 , alla data di entrata in vigore delle medesime l.r. 79/2013 e l.r. 86/2014 .
Art. 17
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 79/2013
1. L’articolo 13 della l.r. 79/2013 è sostituto dal seguente:
Art. 13 Esenzione per esercizi commerciali in territori montani
1. A decorrere dall’anno d’imposta 2016 sono esentati dal pagamento dell'IRAP i soggetti che esercitano l'attività commerciale di cui all'
Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'
Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
), nei territori classificati montani ai sensi dell’
articolo 83 della l.r. 68/2011
, con popolazione uguale o inferiore a cinquecento abitanti, e che svolgono congiuntamente in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo d.lgs. 114/1998
.
2. L’esenzione di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore a euro 77.468,53.
3. Dal 1° gennaio 2016 cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 17 febbraio 2004, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell'
articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65
“Legge finanziaria per l'anno 2002”. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” di esercizi commerciali in zone montane).
”.
Art. 18
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Disposizione finanziaria
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito stimato in euro 658.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 ed un minor gettito stimato in euro 500.000,00 per l'anno 2018 e successivi e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2016 – 2018 e successivi.

Note del Redattore:

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Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.