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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 17
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 79/2013
1. L’articolo 13 della l.r. 79/2013 è sostituto dal seguente:
Art. 13 Esenzione per esercizi commerciali in territori montani
1. A decorrere dall’anno d’imposta 2016 sono esentati dal pagamento dell'IRAP i soggetti che esercitano l'attività commerciale di cui all'
Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'
Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
), nei territori classificati montani ai sensi dell’
articolo 83 della l.r. 68/2011
, con popolazione uguale o inferiore a cinquecento abitanti, e che svolgono congiuntamente in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo d.lgs. 114/1998
.
2. L’esenzione di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore a euro 77.468,53.
3. Dal 1° gennaio 2016 cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 17 febbraio 2004, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell'
articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65
“Legge finanziaria per l'anno 2002”. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” di esercizi commerciali in zone montane).
”.

Note del Redattore:

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Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.