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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 9
- Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari
1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016. A far data dal 1° gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della Regione Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria di cui all'articolo 8, comma 2.(19)

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.

2. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione, spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima, ad eccezione delle entrate relative ai beni patrimoniali di cui all’articolo 10, comma 16. (2)

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64, art. 3.

L’accordo di cui all’articolo 7, comma 1, individua le fonti delle entrate extratributarie e dei proventi e ne quantifica il relativo gettito. (20)

Periodo soppresso con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.

2 bis. In deroga all’articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione a decorrere dall’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale. (3)

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 64, art. 3.

2 ter. A decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana, le entrate extratributarie connesse all'esercizio delle funzioni medesime sono introitate senza vincolo di destinazione. (21)

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.

3. Dopo la formalizzazione degli accordi di cui all’articolo 7(22)

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.

, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento del contenuto degli accordi, alla previsione di entrata di cui al comma 2 e alla determinazione della spesa per il personale da trasferire, compreso il personale di cui all’articolo 7, comma 6 (23)

Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.

. Per la copertura di detta spesa sono (24)

Parola soppressa con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.

utilizzate le risorse regionali che risultano, alla data della legge, ancora disponibili sul bilancio regionale, attinenti ai trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento del complesso delle funzioni ad esse già conferite.
4. La Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall’ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita.
5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dall'eventuale maggiore consistenza del fondo. Fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo e nei limiti delle disponibilità dei fondi specifici di cui al comma 7:
a) i compensi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL 1° aprile.1999 e quelli di cui all’articolo 29 del CCNL 23 dicembre 1999 sono determinati sulla base della misura comunicata dalle amministrazioni di provenienza tenendo conto delle risultanze del sistema di valutazione e dei criteri definiti dalla Regione per i propri dipendenti, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, e limitatamente ai compensi dell'articolo 29 sopracitato, non oltre all'importo riconosciuto agli altri dirigenti regionali;
b) i compensi di cui all’articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999 e di cui all’articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004 riconosciuti, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza ai titolari di incarico di posizione organizzativa, continuano ad essere corrisposti dalla Regione al personale incaricato negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza e sulla base, per la retribuzione di risultato, delle risultanze del sistema di valutazione adottato dalla Regione, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori;
c) le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito continuano ad essere corrisposte dalla Regione al personale, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza;
5 bis. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31 dicembre 2015, mantiene la titolarità dello stesso; la declaratoria della posizione organizzativa può essere modificata nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori. (21)

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.

5 ter. In via transitoria, al fine di far fronte alle esigenze organizzative derivanti dal trasferimento delle funzioni, al personale trasferito, appartenente al contingente della stessa amministrazione di provenienza, possono essere attribuite, sulla base del piano di riorganizzazione di cui all’articolo 7, comma 3, posizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, nei limiti delle risorse disponibili nello specifico fondo di cui al comma 7. (21)

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.

5 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano di avere effetto i comandi presso altre amministrazioni, eventualmente in essere per il personale trasferito. (21)

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.

6. A far data dal trasferimento del personale ai sensi del comma 1, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle destinate (40)

Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.

dalle amministrazioni provinciali nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro “CCNL” relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) incrementa stabilmente le risorse (41)

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.

della Regione Toscana già destinate alle medesime finalità.
7. Le risorse di cui al comma 6 vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale provinciale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana. La Regione eroga tali risorse compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell’ambito delle verifiche ispettive di cui all’articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego). In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di cui al comma 5, primo periodo, procede all’erogazione parziale delle somme di cui al comma 6 attenendosi a quanto comunicato dall’amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalità di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito. (71)

Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 19.

7 bis. Le somme dei fondi di cui al comma 7 che residuano a seguito dell’applicazione del comma 5, come risultanti nei fondi costituiti a partire dall’anno 2017, sono attribuite al personale interessato fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78 (Legge di stabilità per l’anno 2018). (94)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 18.

8. Le amministrazioni cedenti riducono le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto e della dirigenza, di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi, per un importo complessivo corrispondente a quanto dalle stesse erogato o erogabile, con riferimento alle risorse stabili anno 2015, al momento del trasferimento del personale.(42)

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.

9. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito, di cui all'articolo 7, comma 7, non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell’applicazione dell’Sito esternoarticolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”). Le somme corrisposte al momento del trasferimento da ciascuna delle province interessate devono essere conteggiate dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della l. 296/2006. (25)

Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.

9 bis. I compensi professionali di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, spettano agli avvocati trasferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della presente legge in misura corrispondente a quanto percepito dai singoli avvocati della Regione allo stesso titolo, e la relativa spesa non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione del limite dello stanziamento di cui al medesimo articolo 9, comma 6 del d.l. 90/2014. Le somme corrisposte ai sensi del presente comma, al momento del trasferimento, da ciascun ente interessato, devono essere conteggiate dall’ente medesimo ai fini del rispetto della l. 296/2006 e dell'articolo 9, comma 6, del d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014. (21)

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.

10. Con il trasferimento del personale trovano applicazione le disposizioni dell'Sito esternoarticolo 1, comma 96, lettera d), della l. 56/2014 .
10 bis. A decorrere dall'anno 2018 cessano gli specifici fondi costituiti a norma del comma 7 e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana. A seguito dell'unificazione dei fondi, cessano le disposizioni di cui al comma 5 relative al divieto di incremento del trattamento economico del personale trasferito e si applicano gli accordi sottoscritti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori. (96)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 14.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 1.

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Numero prima sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2; poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

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Numero inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Periodo soppresso con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parola soppressa con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 13.

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Allegato così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

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Allegato inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 14.

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Parole prima aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 1, e poi così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 101 .

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 6.

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Periodo così sostituito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Lettere così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 53.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 86.

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Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 19.

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Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole così sostituite conl.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

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Parole abrogate con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 110 del 9 maggio 2018 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015, 68/2011).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

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Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

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Il numero è stato poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

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Parole così sostituite conl.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 21 .

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Parole così sostituite con l .r. 19 febbraio 20 20 , n. 11 , art. 55 .

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Parole prima sostituite con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 4 ; poi parole così sostituite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 6 .

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