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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 8
- Percorsi formativi
1. La Regione, con la collaborazione dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, promuove attività educative, formative, di aggiornamento e di perfezionamento rivolte agli operatori dell’area dei servizi alla persona, correlate all’attività fisica, alla prevenzione delle malattie e delle condizioni di disagio e alla gestione degli impianti sportivi.
2. Di tali attività è data pubblicità sul sito web istituzionale della Regione Toscana nell’ambito di apposita sezione dedicata all’attività fisica.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 ,commi 2.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art . 1,commi 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1, comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.