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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 6
- Sistema informativo regionale dell’attività fisica
1. E’ istituito il sistema informativo regionale dell’attività fisica, di seguito denominato sistema informativo, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni sull’attività fisica.
2. Il sistema informativo si raccorda e coopera con il sistema informativo nazionale di cui al protocollo d’intesa sottoscritto in data 9 ottobre 2013 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento affari regionali, turismo e sport e il CONI, in materia di promozione della pratica sportiva.
3. Il sistema informativo è costituito da dati ed informazioni relativi in particolare a:
a) spazi, impianti e attrezzature per l’attività fisica;
b) persone praticanti l’attività fisica;
c) società, associazioni, organizzazioni sportive e operatori economici di cui all’articolo 1, commi 4 e 5.
4. L’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo sono curati tramite la raccolta di dati e di informazioni nella disponibilità degli enti locali, nonché mediante la collaborazione e la condivisione con gli altri soggetti pubblici e privati detentori di informazioni utili in materia di impianti e operatori del settore dell’attività fisica.
5. I dati e le informazioni inseriti nel sistema informativo sono resi disponibili mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Toscana nell’ambito di apposita sezione dedicata all’attività fisica.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) tipologie di dati e di informazioni;
b) modalità e termini per la costituzione, l’implementazione e la gestione del sistema informativo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nella l.r. 54/2009 ;
c) motivi di inammissibilità, decadenza e revoca dei contributi regionali per i casi di mancato o incompleto invio dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti coinvolti.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 ,commi 2.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art . 1,commi 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1, comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.