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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 4
- Piano per lo sport
1. Il piano per lo sport individua gli obiettivi, le tipologie di intervento e i relativi criteri generali per la loro attuazione, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e nell’ambito delle risorse definite con legge di bilancio. Il piano definisce in particolare:
a) indirizzi per il raccordo con la programmazione degli enti locali, in coerenza con l’articolo 5 della l.r. 1/2015 , favorendo il concorso degli altri soggetti istituzionali e la partecipazione dei soggetti dell’associazionismo sportivo;
b) indirizzi e criteri per la definizione del fabbisogno di spazi, impianti ed attrezzature;
c) indirizzi e criteri per gli interventi di sostegno finanziario all’impiantistica sportiva, destinati agli enti locali, ad altri enti pubblici, nonché ai soggetti previsti dall’Sito esternoarticolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2003”);
d) indirizzi e criteri per gli interventi di sostegno finanziario alle manifestazioni sportive, destinati ai soggetti di cui alla lettera c);
e) indirizzi e criteri per la definizione di strategie coordinate con gli enti locali per l’adeguamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche del sistema di spazi, impianti ed attrezzature;
f) indirizzi e criteri di sostenibilità ambientale degli interventi di infrastrutturazione e di ottimizzazione delle condizioni di gestione;
g) indirizzi e criteri per la promozione di specifiche attività formative, di aggiornamento e di perfezionamento degli operatori dell'area dei servizi alla persona e degli addetti alla gestione delle strutture e degli impianti sportivi;
h) indirizzi e criteri per la redazione, l’individuazione ed il finanziamento dei progetti di attività a carattere regionale;
i) indirizzi per l’attività fisica per i diversamente abili;
l) indirizzi e criteri per lo sviluppo di sinergie con altri piani o programmi regionali.
2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano, sull’opportunità di un suo aggiornamento e sugli altri interventi realizzati in materia.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 ,commi 2.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art . 1,commi 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1, comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.