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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 17
- Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari
1. Fermo quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 90, comma 26, della l. 289/2002 , gli enti locali stipulano convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici e degli impianti universitari, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola e dell’università, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), con i soggetti individuati all’articolo 14, comma 1, aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o l’università o in comuni confinanti.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità, le condizioni per l’uso, le pulizie e la custodia dell’impianto sportivo per l’utilizzo di cui al comma1.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 ,commi 2.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art . 1,commi 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1, comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.