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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 16
- Convenzioni
1 . Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.
3. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell’impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l’associazionismo sportivo nell’impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell’attività sportiva ivi praticata.
4. La convenzione prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 ,commi 2.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art . 1,commi 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1, comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.