Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015
Art. 14
- Soggetti affidatari
1. Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.
2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.